Con Decreto del 12 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2018, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha ufficializzato la legge in materia di secondary ticketing, triste fenomeno che riguarda trasversalmente la vendita dei biglietti per spettacoli ed eventi in generale.
Secondo quanto prescritto in detto Decreto, la vendita dei titoli di accesso alle varie attività di spettacolo deve avvenire tramite sistemi informatici idonei di distinguere l’accesso effettuato da un programma automatico rispetto all’accesso effettuato da una persona fisica. Le specifiche tecniche riguardo la realizzazione dei suddetti sistemi informatici verranno successivamente definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto riprende i contenuti dell’art. 1, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare il comma 545 ove si stabilisce che “Al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, nonche’ di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l’ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito internet” .
Il provvedimento è stato accolto con soddisfazione anche da parte di SIAE secondo la quale il Decreto rappresenta senza dubbio una svolta importante che mette in difficoltà crescente coloro che utilizzano i bot e di fatto vieta la rivendita dei biglietti sui siti web specializzati del mercato secondario anche se resta vaga la non applicabilità alle persone fisiche che “effettuano la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento dei titoli di accesso in modo occasionale e senza finalità commerciali” (art.2, Decreto del 12 marzo 2018, ndr).
Questo aspetto rappresenta infatti un limite, alla luce dell’aumento – rilevato dalla stessa Società Italiana degli Autori e degli Editori e descritto con casi concreti nel Libro Bianco – delle transazioni sui canali social che sono senza dubbio più libere, meno controllabili e più profittevoli per chi vende e chi acquista, non dovendo pagare commissioni, pur comportando maggiori rischi per gli utenti.
“Accogliamo con favore questo primo intervento normativo che mette un freno al secondary ticketing; come SIAE continueremo la nostra battaglia contro questo increscioso fenomeno, a tutela degli autori, degli artisti e del loro pubblico ma anche di tutti gli organizzatori che operano con trasparenza nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento, un’industria strategica per la cultura e per l’economia del nostro Paese“, commenta Gaetano Blandini, direttore Generale di SIAE.
Un passo in avanti, dunque, anche sul piano legislativo che lascia ben sperare di poter mettere la parola “fine” al fenomeno del secondary ticketing, pratica considerata da oggi in tutto e per tutto illecita.
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