L’articolo 88 del Cura Italia dà la possibilità a chi organizza concerti di offrire dei voucher da spendere all’interno della propria programmazione futura, bypassando così qualsiasi obbligo di rimborso monetario.
Mezzo palinsesto bloccato, più di un milione di biglietti annullati… solo per ora. E, probabilmente, dovremmo metterci l’anima in pace e considerare che prima del 2021 non potremo assistere a nessun concerto nel nostro Paese.
Questa la situazione, catastrofica, della musica live in Italia. Non dimentichiamoci, mi raccomando, delle migliaia e migliaia di lavoratori che circolano intorno al mondo dei concerti, altrimenti rischiamo sempre di additare il fantomatico “ricco organizzatore sullo yacht”.
Questa è una tragedia economica e umana che non ha precedenti, tantissime sono le persone e i professionisti che stanno rischiando il posto di lavoro e i propri mezzi di sostentamento.
Fatta questa dovuta premessa, esaminiamo però anche tutti gli altri aspetti della questione. Come premesso, l’articolo 88 del decreto legge Cura Italia dice: “I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.“
In pratica, quindi, i promoter non avranno obbligo di rimborso monetario, ma chi ha venduto il biglietto potrà rilasciare un voucher valido per i prossimi 12 mesi.
Attenzione – e qui sta il primo spunto di discussione – perché a quanto pare il voucher potrà essere utilizzato solo all’interno degli spettacoli organizzati dallo stesso promoter, non da altri.
Ora, questo è sicuramente giusto nei confronti della tutela dell’organizzatore che ha già incassato le vendite e ha già anche investito parte di quei soldi nella pianificazione show. A conti fatti, gli si chiederebbe di rimettere nuovamente in gioco quelle somme consentendo così il rilascio dei voucher, sapendo però che poi lo potrebbero spendere sugli spettacoli di un diretto competitor.
D’altro canto, c’è pur sempre il punto di vista dell’acquirente, che di solito ha acquistato i biglietti tramite una piattaforma come Ticketone, quindi non di proprietà di un promoter unico, e spesso lo ha fatto ignorando “chi organizza cosa”, l’unica cosa di suo interesse è stata giustamente l’artista di riferimento.
Per cui, è come se ci trovassimo in un negozio che vende prodotti di vari marchi per cambiare un vestito, un disco, un libro ecc. e ci venisse consentito di cambiarlo solo con un altro della stessa marca, etichetta, editore, ecc.
Effettivamente, è una cosa che non si è mai sentita. Però, ripetiamo, bisogna anche considerare che in questo caso il voucher viene emesso a fronte di somme che sono già entrate nel circolo degli investimenti del promoter, quindi probabilmente è concepibile che venga tutelato in via speciale (di sicuro, simpatia o antipatia a parte, se venisse a mancare quella filiera non parleremmo più di alcun concerto e ricordiamoci la premessa sui lavoratori fatta poco sopra).
Tutto ciò che abbiamo detto finora vale per gli spettacoli che sono stati cancellati.
Per gli spettacoli che, invece, sono stati rinviati e per cui quindi i biglietti acquistati sono ancora validi in relazione alla nuova data (guarda caso tutte nel 2021…), non è previsto alcun voucher/rimborso, però vi è concesso rivenderli su piattaforme autorizzate (leggi bene: non quelle di secondary ticketing!) con la richiesta anessa di cambio di nominativo.
Precisiamo poi che non vi è nessun obbligo nel decreto legge che impone i voucher, è una libera scelta lasciata al promoter. Alcuni (pochi) come ad esempio DNA concerti hanno ritenuto giusto rimborsare i soldi spesi, stornando il tutto sulle carte di credito utilizzate.
Altri stanno agendo con i voucher e altri ancora si preparano ad applicare politiche simili ma ancora più convenienti, come Live Nation che a quanto pare (fonte Rolling Stone) ha intenzione di offrire un voucher pari al 150% del valore del biglietto.
Per quanto riguarda l’emissione dei voucher, Ticketone fa sapere che “le richieste di rimborso, per essere considerate valide, devono essere eseguite secondo le procedure sotto riportate per gli eventi annullati fino al 3 Maggio, salvo ulteriore proroga dei relativi provvedimenti. […] L’emissione e la trasmissione via email dei voucher a chi ha fatto regolare richiesta inizierà a partire dalla fine del mese di Aprile.“
Aggiungiamo, infine, un ultimo spunto di discussione: possibile che ancora si sappia poco o nulla dei grandi festival organizzati a partire da giugno?
Se le voci di corridoio sono confermate, cioé che i promoter sanno già benissimo – e lo sanno da marzo – che non ci sarà nessuno spettacolo fino al 2021, cosa stanno aspettando i vari I-Days, Firenze Rocks, Lucca Summer Festival* e altri a comunicare sui loro siti web e social le disposizioni di rimborso o voucher?
Peraltro alcuni artisti che stavamo aspettando in Italia hanno già scritto a chiare lettere che stanno lavorando per la riprogrammazione di tutti i concerti estivi al prossimo anno.
Il decreto legge c’è, l’odore di annullamento è oramai fortissimo, forse è il caso di dare un segnale a chi, peraltro, è oramai costretto ad acquistare biglietti a caro prezzo a quasi un anno di distanza dall’evento…
La stessa Ticketone forse dovrebbe premere su questo aspetto, in veste di leader tra le piattaforme di vendita.
*spezziamo una piccola lancia per il Lucca Summer Festival, che il 24 aprile ha comunicato l’annullamento del concerto di Celine Dion, mentre non si sa nulla per il resto dei live in cartellone, alcuni molto esclusivi da ben 100 o 200 euro (e rotti) a biglietto.
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