Un servizio andato in onda l’8 novembre scorso sul programma d’inchiesta Le Iene ha portato alla luce il fenomeno del “secondary ticketing”, puntando il dito nei confronti di alcuni noti siti di re-ticketing e di una delle maggiori società di organizzazione di concerti, Live Nation Italia.
Nel video sono mostrati ad uno dei massimi responsabili della società alcuni documenti comprovanti, secondo il giornalista, un’attività di co-marketing tra LN e, appunto, le società di re-ticketing online.
Tra le ultime news c’è quella di Vasco Rossi, uno degli artisti presenti nel roster della società, che in seguito ai dati emersi dall’inchiesta giornalistica ha richiesto l’interruzione dei rapporti che legano l’agenzia Giamaica Management, che cura i suoi interessi come artista, con l’azienda di entertainment. Vasco Rossi è inoltre uno dei firmatari del protocollo SIAE contro il secondary ticketing, sottoscritto anche da Tiziano Ferro, che pare non sia meno infuriato del Vasco nazionale, così come Marco Mengoni e Giorgia.
Tutti già scatenati con dichiarazioni sui propri social.
Ma vediamo di capire meglio cos’è il secondary ticketing.
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Alzi la mano chi di noi negli ultimi anni non si è trovato a dover lottare in pochi minuti per “conquistare” un biglietto per il concerto di un grande artista. Spesso è una vera e propria battaglia all’ultimo sangue, il tutto giocato in poche decine di minuti.
Lo scorso 7 ottobre, ad esempio, dopo l’annuncio dell’unica tappa in Italia del tour dei Coldplay, pochi minuti dopo la messa online dei biglietti sull’unico sito autorizzato, Ticket One, la piattaforma dava già il tutto esaurito. Ma, praticamente al contempo, apparivano possibilità di acquisto su siti secondari ad un prezzo che raggiungeva il triplo o addirittura il quadruplo del prezzo ufficiale.
Il cordone ombelicale che lega le diverse componenti nella ri-vendita dei biglietti online sembrerebbe comporsi in questo modo: l’organizzatore dell’evento venderebbe i biglietti non solo al venditore autorizzato, Ticket One, ma anche alle società di re-ticketing online. Non si tratta di qualche numero, ma di grossi quantitativi (migliaia o decine di migliaia) offerti al pubblico ad un prezzo a dir poco maggiorato ed il 90% dei ricavi tornerebbe direttamente all’organizzatore.
Il video si chiude con una non precisata allusione alla connivenza di taluni artisti con questo sistema “viziato”, cosa su cui eventualmente si farà luce nel corso di eventuali indagini delle autorità competenti.
Ieri è arrivata intanto la precisazione ufficiale di Live Nation secondo cui “le affermazioni contenute nel servizio si riferivano unicamente a pochi Artisti internazionali e che nessuno degli Artisti italiani ha mai chiesto di assegnare biglietti dei loro spettacoli al mercato di vendita secondario”.
Nell’intervista de Le Iene viene ascoltato anche Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts, altra società nota nel mondo dell’organizzazione di grandi eventi e concerti, che risponde con un deciso “si” al fatto che quanto mostrato nel servizio si tratti di un’azione scorretta ed illegale.
Non dimentichiamoci che Trotta ha presentato il 4 aprile di quest’anno una denuncia penale proprio contro le società di re-ticketing alla procura di Milano.
Andrea Marco ricci, uno dei massimi esperti in Italia di questioni legali legate alla vita dei musicisti e presidente di Note Legali, ha fatto una dichiarazione sul proprio profilo Facebook che riportiamo qui sotto. Ecco anche il link all’articolo sullo stesso blog di Note Legali.
Lo scorso 27 ottobre il Consiglio di Gestione della SIAE ha approvato all’unanimità la modifica dell’Articolo 13 del “Permesso Spettacoli e Trattenimenti”, inserendo una clausola che fa divieto al titolare del permesso di fornire ticket di ingresso agli spettacoli a piattaforme online e siti web del “mercato secondario”.
Questo secondary ticketing rappresenta sicuramente un ostacolo allo sviluppo dell’industria culturale e dello spettacolo in tutti i settori della sua filiera.
E adesso? Pare che la bufera sia appena iniziata e probabilmente nei prossimi giorni non mancheranno ulteriori sviluppi.
>>> Guarda il servizio de Le Iene <<<
AGGIORNAMENTO!
Il polverone mosso dalle recenti inchieste ha avuto un riscontro come si poteva immaginare. Si apprende da note ufficiali da parte del Governo, che il Parlamento pare aver preso una posizione specifica, in fase di approvazione dalla Camera, di una penale applicabile al fenomeno di bagarinaggio che va da un minimo di 30.000 ad un massimo di 180.000 euro e la possibilità di intervenire per via telematica per una rimozione dei contenuti o in casi più gravi l’oscuramento dei siti di re-ticketing.
Il Ministro Franceschini afferma che un’autoregolazione non è sufficiente a combattere il fenomeno ma occorre appunto un intervento legislativo. Anche il presidente della FIMI Enzo Mazza e il presidente di Assomusica Vincenzo Spera mostrano la loro approvazione sulla misura cautelare proposta.
AGGIORNAMENTO – 24/11/2016
È arrivato oggi alla camera dei deputati il testo dell’emendamento alle legge di stabilità 2017 che ha l’obiettivo di mettere un freno ed aumentare le sanzioni per il fenomeno del secondary ticketing. Si parla ora di pene da 5 mila a 180 mila euro per singola violazione ed c’è un’apertura alla vendita occasionale “purché senza fini commerciali“.
Riportiamo qui sotto il testo di cui è primo firmatario il parlamentare Roberto Rampi, già promotore del Disegno di Legge sulla musica presentato il 18 maggio di quest’anno.
Al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l’ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite con il successivo comma, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito web attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d’ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata in modo occasionale, purché senza fini commerciali.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentita l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e la Società Italiana degli Autori ed Editori, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del precedente comma, in particolare al fine di aumentare l’efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori.
AGGIORNAMENTO 07/12/2016
Il Senato ha accordato la fiducia alla legge di stabilità e quindi sono approvati anche i provvedimenti per il secondary ticketing proposti il 24 novembre. Si aspetta quindi il decreto attuativo per renderli effettivi, su cui tuttavia non possiamo prevedere i tempi vista l’attuale crisi del governo (Renzi) in carica.
AGGIORNAMENTO 22/12/2016
Come da comunicazione SIAE, pare che il fenomeno stia continuando inarrestabile anche dopo le azioni intraprese e la pronuncia del Tribunale Civile di Roma, per cui la SIAE stessa ha depositato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano un atto di denuncia-querela in cui si chiede che “venga valutata la sussistenza di eventuali fattispecie di reato, in particolare con riferimento al reato di truffa, per di più aggravata in quanto posta in essere a danno di SIAE, un ente pubblico a base associativa che si occupa delle attività di intermediazione per la tutela del diritto di autore“.
A seguito della denuncia, SIAE chiede “il sequestro preventivo delle somme che dovessero risultare ottenute illecitamente e comunque dei beni per un valore corrispondente all’illecito conseguito in danno di SIAE, con ogni altra misura cautelare o sanzione applicabile per legge“.
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