Il Ddl concorrenza ha introdotto un provvedimento che modificherà l’art. 73 della legge sul diritto d’autore, articolo che disciplina i diritti connessi spettanti ai produttori, artisti, interpreti ed esecutori per le pubbliche utilizzazioni delle opere musicali alle quali hanno partecipato.
Com’è noto, gli artisti che dimostrano di aver prestato la loro opera per la realizzazione del fonogramma, hanno diritto ad un equo compenso per i passaggi in radio, tv e in streaming e per qualsiasi altra pubblica utilizzazione, che viene raccolto e poi distribuito da società di gestione collettiva (collecting societies).
L’esercizio di questo diritto è stato di esclusiva spettanza del produttore, il quale poi trasferiva il 50% dell’incasso ai musicisti aventi diritto. Con questo sistema, pertanto, non era previsto alcun rapporto diretto tra l’artista e la società che distribuisce l’equo compenso.
Nella sua formulazione originaria l’art. 73 della legge sul diritto d’autore stabilisce che “Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi,(…) hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati“.
Secondo quanto previsto dal ddl concorrenza, l’art. 73 l.d.a. verrà così modificato:
“il compenso è riconosciuto (…) distintamente al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori. L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore“. Il compenso “dovuto agli artisti interpreti o esecutori (…) non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione“.
In altre parole, viene abolita l’intermediazione del produttore per la ripartizione del compenso riguardante gli artisti; l’esercizio del diritto spetta (non più al produttore, ma) a ciascuna delle imprese che svolgono l’attività di intermediazione dei diritti connessi, alle quali il produttore e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito il mandato in forma scritta; non sarà possibile per un artista cedere i diritti connessi al produttore (pratica che, specie con artisti da un potere contrattuale debole, era solita porsi in essere).
“L’abolizione dell’intermediazione obbligatoria da parte dei produttori fonografici è un risultato al quale le collecting di artisti e le associazioni di categoria degli artisti, interpreti ed esecutori del settore musicale hanno lavorato per molti anni” commenta l’ Avv. Andrea Marco Ricci, presidente di Note Legali.
“È un grande risultato perché fino ad oggi l’unico soggetto che poteva incassare era il produttore fonografico (attraverso una società di gestione collettiva), il quale trattava con le proprie tariffe richiedendo i dati che gli servivano senza tener conto delle esigenze degli artisti.
Con questa riforma sarà possibile sedersi a un tavolo con pari dignità portando avanti anche le esigenze di questi ultimi”.
Il secondo grande risultato, continua l’Avv. Ricci, “è dato dal divieto di cessione di questi diritti. Nel passato, alcuni artisti, hanno firmato dei contratti dove erano previste delle clausole di cessione del diritto connesso ex art. 73 l.d.a., in favore dei produttori. Negli anni ’90 ci sono stati una serie di arbitrati per verificare quali artisti avevano ceduto o no e alla fine, anziché guardare contratto per contratto, si è deciso di ‘forfaitizzare’ negli accordi tra artisti e produttori una cifra a sconto degli artisti che avevano firmato la cessione.
Questo ha portato che il 25% dell’incasso anziché essere girato agli artisti è stato tenuto, storicamente, dai produttori a titolo di ‘forfaitizzazione’ della cessione.
Quindi, grazie a questa norma che abolisce la cessione del diritto, gli artisti guadagneranno un 25% in più di prima.
Infine, potrà esserci un’apertura del mercato verso le sincronizzazioni (di musiche e spot pubblicitari, o di musiche e film) oggi non incassate dagli artisti comprimari; sebbene ci sia una questione giuridica da verificare, con questa riforma potrebbe aprirsi la possibilità di un incasso ex art. 73 sui passaggi degli spot pubblicitari e delle colonne sonore“.
Per Andrea Miccichè, presidente di Nuovo IMAIE siamo di fronte a una svolta epocale, sebbene bisognerà stare attenti ed “evitare che il settore sia penalizzato a causa dell’ulteriore frammentazione dei soggetti deputati a negoziare e incassare l’equo compenso“.
Gianluigi Chiodaroli tuona così: “Non ci giriamo intorno: è una rivoluzione“. Secondo il presidente della collecting indipendente Itsright, infatti, le collecting eserciteranno nel mercato dei diritti connessi un ruolo centrale.
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