È di pochi giorni fa la notizia della diffida da parte dello staff di Vasco Rossi dove viene ammonita la diffusione di 5 brani inediti dell’artista emiliano contenuti, a quanto pare, in un hard-disk rubato nel 2015 durante un furto in un’agenzia discografica di Bologna. Brani, dunque, mai ufficialmente pubblicati, né tantomeno passati in radio o in tv.
“Diffidiamo dal diffondere pezzi inediti e abbiamo chiesto aiuto anche ai fan per questo“, scrive lo staff di Vasco, commentando il post pubblicato su Facebook ieri dal Blasco Fan Club, che qui riportiamo:
“Cari Fan, è di recente emerso che tra gli utenti della pagina Facebook di Vasco ed all’interno del Fan Club circolano file che, secondo le voci diffuse, conterrebbero tracce di brani inediti interpretati da Vasco.
Con il presente comunicato teniamo ad informare tutti i membri del Fan Club e gli utenti della pagina Facebook in merito al fatto che si tratta di file sottratti ai legittimi proprietari in modo illecito e che, pertanto, potrebbero essere oggetto di una condotta criminosa in relazione alla quale ci si riserva di agire presso le opportune sedi penali; alla luce di ciò, la detenzione di tali file da parte vostra può configurare, tra gli altri, il delitto di ricettazione, punito dall’art. 648 c.p..
Tanto premesso, Vi chiediamo di cessare immediatamente ogni ulteriore scambio e/o trasferimento di file di provenienza illecita, ammonendovi fin d’ora che le condotte lesive saranno perseguite senza ulteriori ammonimenti”.
Quali probabili conseguenze, dunque, per chi possiede e continua a diffondere questi brani?
Sul piano strettamente penale, coloro i quali si trovano in possesso di brani presumibilmente sottratti in modo illecito potranno essere indagati per ricettazione, reato disciplinato all’art. 648 del codice penale e che nella prima parte del primo comma espressamente dispone:
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro (…)”
La legge sul diritto d’autore (l. 633/1941), com’è noto, prevede per l’autore i diritti esclusivi di prima pubblicazione, di riproduzione, di comunicazione al pubblico, di distribuzione, tutti diritti che risulterebbero violati nel momento in cui, senza il consenso dell’avente diritto, un’opera venisse pubblicata, moltiplicata, diffusa per radio, tv o su qualsiasi altra piattaforma, o distribuita.
Secondo l’art. 173 di detta legge quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi, possono trovare applicazione le norme previste dagli artt. 171 e seguenti. Il primo di questi articoli prevede che è punito con la multa da 51 euro a 2065 euro chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, (tra altre condotte) riproduce, diffonde, vende, pone in commercio, rileva il contenuto prima che sia reso pubblico, mette a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno.
A norma dell’art. 171-ter, poi, se il fatto è commesso per uso non personale, a fini di lucro e se l’opera è destinata (tra gli altri) al circuito della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi, la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni con una multa da 2.582 a 15.493 euro..
A prescindere dal fatto che sia stato rubato o meno, quindi, vi sconsigliamo vivamente di detenere e/o diffondere materiale protetto che non sia stato prima messo in circolazione dall’autore o del suo avente causa, o con il suo consenso, e acquisito legalmente.
Uomo avvisato mezzo salvato.
Fonte della foto di copertina: tgcom24
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